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Articolo 113 (centralinisti)

 

 

 

OGGETTO: Legge 113/85 - Collocamento obbligatorio centralinisti telefonici
ciechi - Gestore della telefonia.

Si porta a conoscenza delle Sezioni Provinciali e dei Consigli Regionali dell'UIC il testo integrale della lettera circolare 28 maggio 2001 prot. n. 831/PV/C del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale -
Direzione Generale per l'Impiego - DIV.III:

"La legge n. 113/85, recante norme sul collocamento al lavoro dei
centralinisti dispone, ai sensi dell'art.5, c. 3, l'obbligo a carica della
SIP, ora TELECOM S.p.A., di dare comunicazione agli uffici prov.li dei
lavoro, attualmente servizi prov.li per l'impiego, delle installazioni e
trasformazioni di centralini telefonici che, in quanto dotati di
posti-operatore, comportino l'obbligo di assumere il centralinista non
vedente.
Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo prevede che la TELECOM comunichi,
dietro richiesta dell'ufficio prov.le competente, l'elenco dei datori di
lavoro presso i quali sono installati impianti telefonici che, prevedendo
uno o più posti operatore, siano soggetti ai medesimi obblighi di
assunzione di non vedenti.
Esposto quanto sopra, si impone, tuttavia, la necessità di considerare la
nuova situazione in cui deve applicarsi la tuttora vigente L. 113/85, oggi
completamente mutata rispetto a quella d'origine.
Assume, infatti, notevole rilevanza la diversa posizione della TELECOM che,
a seguito del processo di liberalizzazione del mercato nel settore della
telefonia, non e' piu' l'unico gestore quale Azienda di Stato dei servizi
telefonici. Caduto il regime di' monopolio pubblico, altre aziende
telefoniche sono attualmente autorizzate ad installare e collaudare
centralini telefonici.
In base a quanto sopra, ferma restando la necessita' di un intervento di
modifica della L.113/85 appare comunque indispensabile preordinare misure
transitorie per l'immediato, al fine di evitare gravi disfunzioni nel
funzionamento del sistema.
Pertanto, si ritiene che gli adempimenti a cui, allo stato, e' tenuta la
TELECOM debbano essere estesi anche a tutte le altre aziende che operano nel
settore della telefonia, qualora installino centralini telefonici con posto
operatore per i non vedenti. Cio' consentira' l'individuazione da parte
degli uffici territorialmente competenti, di tutti i datori di lavoro presso
i quali sono installati centralini telefonici soggetti agli obblighi
occupazionali, di cui alla citata L. 113/85.
Sulla base delle stesse considerazioni, inerenti alla trasformazione del
regime dei servizi telefonici, emerge l'altra problematica relativa alla
TELECOM, quale quella della designazione, all'interno delle Commissioni
Reg.li per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici non vedenti,
del funzionario esperto in telefonia, ai sensi dell'art.2, c. 8, della L.
113/85.
Al riguardo, lo scrivente, nel confermare - ai sensi dell'art. 2, c. 7,
della citata legge - l'istituzione delle suddette Commissioni d'esame presso
le Direzioni Regionali del Lavoro, ritiene che, ai fini della designazione
del membro esperto in telefonia di cui sopra, debbano essere interpellate
tutte le aziende telefoniche operanti nell'ambito regionale, individuando
nella maggiore presenza di impianti installati da ciascuna di esse sul
territorio il criterio da adottare nella scelta del componente da inserire
nelle Commissioni d'esame in parola.
Appare evidente che tale adempimento comporti una preliminare attivita' di
rilevazione sul territorio, per il cui svolgimento sara' opportuno
individuare forme di collaborazione con i servizi provinciali per l'impiego.
Considerato, infine, quanto rappresentato da taluni uffici in ordine
ad ulteriori problematiche emerse nell'applicazione della disciplina sui
centralinisti non vedenti in relazione alla trasformazione del generale
quadro normativo sulla assunzione obbligatorie, di cui alla L. 68/99, sembra
opportuno fornire alcune precisazioni al fine di evitare disservizi
nell'attivita' e, quindi, nei confronti dell'utenza.
In ordine alla attivita' ispettiva diretta alla verifica della
corretta applicazione della L. 113/85, resta ferma - ai sensi dell'art. 11
della legge medesima - la competenza del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale. Questo trova, altresi', conferma nelle disposizioni
indicate nella Direttiva Ministeriale del 9.10.2000 che, tra i compiti
attribuiti alle Direzioni Provinciali del Lavoro, include anche quello
relativo alla vigilanza in materia di tutela delle categorie protette, tra
le quali e' sicuramente da ricomprendere quella dei non vedenti, pur se
disciplinata da una legge speciale.

I centralinisti telefonici non vedenti occupati ai sensi della L. 113/85
continuano ad essere computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, così
come, peraltro, disposta dalla nuova disciplina generale sul collocamento
obbligatorio L. 68/99, che all'art. 3, c.7, inserisce nella quota di riserva
tutti i lavoratori non vedenti, di cui alle leggi n. 686/61, n. 29/94 ed, in
particolare, n.113/85.

 

 

 

 

 

 

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