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Articolo 68

 

 OGGETTO: Legge 68/1999 - Assunzioni obbligatorie - Prospetto informativo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e' intervenuto con circolari del 22.1.2010 e 14.12.2010 (prot. 11/SEGR/0000163 e 13/SEGR/032/R.E.) per diramare alcuni chiarimenti e i criteri applicativi della legge n. 68/1999, per quanto attiene al collocamento obbligatorio dei disabili e relativi adempimenti amministrativi da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutte le strutture periferiche UIC su alcuni punti di particolare interesse, soprattutto per chiarire le situazioni che generano l'insorgenza di nuovi obblighi di assunzione.
Al fine della determinazione della base di computo utile per calcolare gli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della legge 68/1999, con riferimento all'ambito nazionale e provinciale, tenuto conto che il collocamento obbligatorio e' strutturato a livello provinciale secondo il criterio della territorialità, assumono rilevanza gli istituti del distacco e del comando.

1. I caso: Il distacco (o comando se il lavoratore presta la propria attività presso altra amministrazione pubblica rispetto a quella che lo aveva assunto) non altera la causa del contratto di lavoro stipulato con il lavoratore, andando ad operare come uno strumento organizzativo a disposizione del datore di lavoro distaccante per la realizzazione di uno specifico interesse, fermi restando in capo a lui tutti i poteri e gli obblighi, ivi compresi quelli di natura economica, nei confronti del lavoratore distaccato --> Il datore di lavoro pubblico o privato distaccante dovrà includere il lavoratore distaccato nella base di computo della provincia ove e' stato originariamente assunto, e qualora tale lavoratore sia disabile sarà escluso dalla base di computo e inserito nella quota di riserva della stessa provincia (come da prassi amministrativa, art. 3 della legge n. 68/1999).
In altri termini, come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17842/2005, "... permangono in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo (eventualmente delegabile al distaccatario), nonché, necessariamente, quello di determinare la cessazione del distacco, ed e' questo il fondamento della permanenza inalterata, in capo al soggetto titolare di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, retributivi e previdenziali". Pertanto per il datore di lavoro rivela unicamente la sede provinciale dove e' stata effettuata l'assunzione del disabile a copertura del posto protetto e tale posto deve essere considerato coperto anche quando lo stesso presta la propria attività lavorativa in una provincia diversa da quella nella quale e' stata effettuata la sua originaria assunzione.

2. II caso: Il distacco determina una modifica del rapporto di servizio, atteso che il dipendente sia inserito sotto il profilo organizzativo-funzionale e quello gerarchico-disciplinare nell'ambito del datore di lavoro di destinazione, in capo al quale ricadono gli oneri anche di carattere patrimoniale --> Il datore di lavoro pubblico o privato distaccante o quello che concede il comando deve escludere il lavoratore distaccato o comandato dalla base di computo provinciale sia esso normodotato, sia esso disabile, per l'intera durata del distacco o del comando, fermo restando, invece, a carico del datore di lavoro distaccatario ovvero ove e' stato comandato la sua inclusione nella base di computo provinciale, nonché, in qualità di disabile, la sua esclusione dalla base di computo e la sua computabilità nella quota di riserva di tale provincia.

Per quanto concerne l'istituto del trasferimento, che si concretizza in un mutamento definitivo del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, qualora il lavoratore trasferito sia un soggetto normodotato, lo stesso deve essere incluso nella base di computo della provincia nella quale presta la propria attività a seguito del trasferimento. Se il lavoratore trasferito e' un disabile assunto tramite le procedure del collocamento obbligatorio, lo stesso deve essere computato nella quota di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 nella sede nella quale e' stato trasferito e, come sopra, escluso dalla base di computo generale.
In linea di massima, si rammentano le condizioni sottese al beneficio della computabilità della quota di riserva della legge n. 68/1999, all'art. 4:

* portatori di handicap assunti per effetto del collocamento mirato (art. 3) ovvero anche al di fuori delle procedure che regolamento il collocamento obbligatorio;

* lavoratori assunti come normodotati che, in costanza di rapporto di lavoro, diventano inabili (in misura non inferiore al 60 per cento) allo svolgimento delle proprie mansioni, prevedendo che "... per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori";
* lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione per infortunio o malattia professionale (in tal caso, in misura non inferiore al 33 per cento), ex art. 3, comma 4, del DPR 333/2000.

Sempre nel campo del collocamento mirato dei disabili, come da circolare UIC 87/2011, si fa presente l'approvazione in sede deliberante dell'A.S. 2545 (on Schirru ed altri) recante l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge 23.11.1998, n. 407 (così come modificato prima dall'art. 2 della legge 17.8.1999, n. 288 e poi dal comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge 6.7.2010, n. 102): le assunzioni obbligatorie degli orfani e delle vedove di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non possono superare e occupare la quota di riserva del 7 per cento spettante ai lavoratori disoccupati invalidi, prevista dall'art. 3 della legge 68/1999 (punto 7, circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2010).
Tenuto conto del particolare momento di crisi economica nazionale, che ha quale conseguenza il ricorso sempre più frequente dei datori di lavoro privati alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ai contratti di solidarietà, i licenziamenti collettivi ed al Fondo di solidarietà di settore (vedasi gli istituti di credito), il Legislatore ha previsto per gli attori datoriali la possibilità di sospensione degli obblighi occupazionali di cui all'art. 3, comma 5, della legge 68/1999, per il singolo ambito provinciale e per tutta la durata del trattamento che giustifica la sospensione (cfr. interpello del Ministero n. 38 del 12.9.2008).
Relativamente all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, invece, che non comporta la sospensione dagli obblighi di legge, il Ministero rimette ai servizi provinciali competenti l'opportunità di individuare strumenti compatibili da consentire l'assunzione di soggetti disabili.
Per quanto riguarda, poi, le procedure di mobilità, a differenza di quanto previsto per le altre ipotesi di ricorso agli ammortizzatori sociali, non viene precisata la limitazione all'ambito provinciale. Ne consegue che la procedura di mobilità sospende gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 68/1999 a livello nazionale.
Infine, a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale del 2.11.2010, il Governo e' intervenuto per completare in via regolamentare la disciplina di legge, definendo nel dettaglio gli aspetti relativi all'invio telematico del prospetto informativo per il tramite dei servizi informatici (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.12.2010), costituendo mancato adempimento l'invio con mezzi diversi (il prospetto informativo processato dai servizi informatici www.cliclavoro.gov.it e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi del decreto e non deve essere seguito da alcun documento cartaceo).
Come e' noto, i datori di lavoro pubblici e privati che, rispetto all'ultimo prospetto annuale inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti all'invio del prospetto informativo (ex art. 40, comma 4, della legge di conversione n. 133/2008).
Si rammenta che questa Unione, con nota del 17.12.2008, prot. 24912, e' intervenuta presso il Ministero per richiedere il ripristino dell'obbligatorietà di invio annuale del prospetto informativo, anche per via telematica, vista la decisiva importanza di tale adempimento per garantire l'effettivo rispetto degli obblighi di assunzione.
In ogni caso, al momento il decreto interministeriale non introduce alcun nuovo precetto e, pertanto, i termini di comunicazione rimangono immutati.
Resta confermato che l'obbligo di invio del prospetto non si applica in caso di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 68/1999: in questa ipotesi, infatti, scatta - entro sessanta giorni dal verificarsi della scopertura - solamente l'obbligo di invio della richiesta di assunzione, e non già quella di invio del prospetto.
Data l'importanza delle indicazioni riportate, in termini di monitoraggio della situazione occupazionale dei disabili visivi, anche in sinergia con i Centri per l'impiego, si prega di dare alla presente la massima diffusione possibile.

 

 

 

 

 

 

 

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