Articolo 68
OGGETTO:
Legge 68/1999 - Assunzioni obbligatorie - Prospetto informativo
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e' intervenuto con
circolari del 22.1.2010 e 14.12.2010 (prot. 11/SEGR/0000163 e 13/SEGR/032/R.E.)
per diramare alcuni chiarimenti e i criteri applicativi della legge
n. 68/1999, per quanto attiene al collocamento obbligatorio dei
disabili e relativi adempimenti amministrativi da parte dei datori
di lavoro pubblici e privati.
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutte le strutture
periferiche UIC su alcuni punti di particolare interesse,
soprattutto per chiarire le situazioni che generano l'insorgenza di
nuovi obblighi di assunzione.
Al fine della determinazione della base di computo utile per
calcolare gli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della legge
68/1999, con riferimento all'ambito nazionale e provinciale, tenuto
conto che il collocamento obbligatorio e' strutturato a livello
provinciale secondo il criterio della territorialità, assumono
rilevanza gli istituti del distacco e del comando.
1. I caso: Il distacco (o comando se il lavoratore presta la propria
attività presso altra amministrazione pubblica rispetto a quella che
lo aveva assunto) non altera la causa del contratto di lavoro
stipulato con il lavoratore, andando ad operare come uno strumento
organizzativo a disposizione del datore di lavoro distaccante per la
realizzazione di uno specifico interesse, fermi restando in capo a
lui tutti i poteri e gli obblighi, ivi compresi quelli di natura
economica, nei confronti del lavoratore distaccato --> Il datore di
lavoro pubblico o privato distaccante dovrà includere il lavoratore
distaccato nella base di computo della provincia ove e' stato
originariamente assunto, e qualora tale lavoratore sia disabile sarà
escluso dalla base di computo e inserito nella quota di riserva
della stessa provincia (come da prassi amministrativa, art. 3 della
legge n. 68/1999).
In altri termini, come stabilito dalla Corte di Cassazione con
sentenza n. 17842/2005, "... permangono in capo al datore di lavoro
distaccante, il potere direttivo (eventualmente delegabile al
distaccatario), nonché, necessariamente, quello di determinare la
cessazione del distacco, ed e' questo il fondamento della permanenza
inalterata, in capo al soggetto titolare di tutti gli obblighi
derivanti dal rapporto di lavoro, retributivi e previdenziali".
Pertanto per il datore di lavoro rivela unicamente la sede
provinciale dove e' stata effettuata l'assunzione del disabile a
copertura del posto protetto e tale posto deve essere considerato
coperto anche quando lo stesso presta la propria attività lavorativa
in una provincia diversa da quella nella quale e' stata effettuata
la sua originaria assunzione.
2. II caso: Il distacco determina una modifica del rapporto di
servizio, atteso che il dipendente sia inserito sotto il profilo
organizzativo-funzionale e quello gerarchico-disciplinare
nell'ambito del datore di lavoro di destinazione, in capo al quale
ricadono gli oneri anche di carattere patrimoniale --> Il datore di
lavoro pubblico o privato distaccante o quello che concede il
comando deve escludere il lavoratore distaccato o comandato dalla
base di computo provinciale sia esso normodotato, sia esso disabile,
per l'intera durata del distacco o del comando, fermo restando,
invece, a carico del datore di lavoro distaccatario ovvero ove e'
stato comandato la sua inclusione nella base di computo provinciale,
nonché, in qualità di disabile, la sua esclusione dalla base di
computo e la sua computabilità nella quota di riserva di tale
provincia.
Per quanto concerne l'istituto del trasferimento, che si concretizza
in un mutamento definitivo del luogo di adempimento della
prestazione lavorativa, qualora il lavoratore trasferito sia un
soggetto normodotato, lo stesso deve essere incluso nella base di
computo della provincia nella quale presta la propria attività a
seguito del trasferimento. Se il lavoratore trasferito e' un
disabile assunto tramite le procedure del collocamento obbligatorio,
lo stesso deve essere computato nella quota di riserva di cui
all'art. 3 della legge n. 68/1999 nella sede nella quale e' stato
trasferito e, come sopra, escluso dalla base di computo generale.
In linea di massima, si rammentano le condizioni sottese al
beneficio della computabilità della quota di riserva della legge n.
68/1999, all'art. 4:
* portatori di handicap assunti per effetto del collocamento mirato
(art. 3) ovvero anche al di fuori delle procedure che regolamento il
collocamento obbligatorio;
* lavoratori assunti come normodotati che, in costanza di rapporto
di lavoro, diventano inabili (in misura non inferiore al 60 per
cento) allo svolgimento delle proprie mansioni, prevedendo che "...
per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non
costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui
essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in
mancanza, a mansioni inferiori";
* lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione
per infortunio o malattia professionale (in tal caso, in misura non
inferiore al 33 per cento), ex art. 3, comma 4, del DPR 333/2000.
Sempre nel campo del collocamento mirato dei disabili, come da
circolare UIC 87/2011, si fa presente l'approvazione in sede
deliberante dell'A.S. 2545 (on Schirru ed altri) recante
l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge
23.11.1998, n. 407 (così come modificato prima dall'art. 2 della
legge 17.8.1999, n. 288 e poi dal comma 7 dell'art. 5 del
decreto-legge 6.7.2010, n. 102): le assunzioni obbligatorie degli
orfani e delle vedove di vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata non possono superare e occupare la quota di riserva del
7 per cento spettante ai lavoratori disoccupati invalidi, prevista
dall'art. 3 della legge 68/1999 (punto 7, circolare del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2010).
Tenuto conto del particolare momento di crisi economica nazionale,
che ha quale conseguenza il ricorso sempre più frequente dei datori
di lavoro privati alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ai
contratti di solidarietà, i licenziamenti collettivi ed al Fondo di
solidarietà di settore (vedasi gli istituti di credito), il
Legislatore ha previsto per gli attori datoriali la possibilità di
sospensione degli obblighi occupazionali di cui all'art. 3, comma 5,
della legge 68/1999, per il singolo ambito provinciale e per tutta
la durata del trattamento che giustifica la sospensione (cfr.
interpello del Ministero n. 38 del 12.9.2008).
Relativamente all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria, invece, che non comporta la sospensione dagli obblighi di
legge, il Ministero rimette ai servizi provinciali competenti
l'opportunità di individuare strumenti compatibili da consentire
l'assunzione di soggetti disabili.
Per quanto riguarda, poi, le procedure di mobilità, a differenza di
quanto previsto per le altre ipotesi di ricorso agli ammortizzatori
sociali, non viene precisata la limitazione all'ambito provinciale.
Ne consegue che la procedura di mobilità sospende gli obblighi di
cui all'art. 3, comma 1, della legge 68/1999 a livello nazionale.
Infine, a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale del
2.11.2010, il Governo e' intervenuto per completare in via
regolamentare la disciplina di legge, definendo nel dettaglio gli
aspetti relativi all'invio telematico del prospetto informativo per
il tramite dei servizi informatici (circolare Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 14.12.2010), costituendo mancato
adempimento l'invio con mezzi diversi (il prospetto informativo
processato dai servizi informatici www.cliclavoro.gov.it e' valido
ai fini dell'assolvimento degli obblighi del decreto e non deve
essere seguito da alcun documento cartaceo).
Come e' noto, i datori di lavoro pubblici e privati che, rispetto
all'ultimo prospetto annuale inviato, non hanno subito cambiamenti
nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da
incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti
all'invio del prospetto informativo (ex art. 40, comma 4, della
legge di conversione n. 133/2008).
Si rammenta che questa Unione, con nota del 17.12.2008, prot. 24912,
e' intervenuta presso il Ministero per richiedere il ripristino
dell'obbligatorietà di invio annuale del prospetto informativo,
anche per via telematica, vista la decisiva importanza di tale
adempimento per garantire l'effettivo rispetto degli obblighi di
assunzione.
In ogni caso, al momento il decreto interministeriale non introduce
alcun nuovo precetto e, pertanto, i termini di comunicazione
rimangono immutati.
Resta confermato che l'obbligo di invio del prospetto non si applica
in caso di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, della legge n. 68/1999: in questa ipotesi,
infatti, scatta - entro sessanta giorni dal verificarsi della
scopertura - solamente l'obbligo di invio della richiesta di
assunzione, e non già quella di invio del prospetto.
Data l'importanza delle indicazioni riportate, in termini di
monitoraggio della situazione occupazionale dei disabili visivi,
anche in sinergia con i Centri per l'impiego, si prega di dare alla
presente la massima diffusione possibile.
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