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Diritto allo studio - Sentenza TAR Lombardia

 

Care amiche, cari amici,

è con grande soddisfazione che informiamo dell’emanazione da parte del TAR Lombardia della Sentenza n. 506/2016 che ha dato ragione alla Sezione Provinciale UICI di Milano, che cogliamo l’occasione per ringraziare a nome dell'intera Unione che aveva impugnato un provvedimento della Citta’ Metropolitana del 3 Febbraio 2015, con il quale si negava il contributo per l’intervento tiflologico e tifloinformatico a favore degli studenti con disabilita’ sensoriale in quanto “non previsto da alcuna fonte normativa statale né regionale, come intervento obbligatorio a carico dell’Amministrazione Provinciale” ed alla luce degli attuali “tempi di crisi finanziaria acuta” comportanti un asserito ridimensionamento delle risorse a disposizione.

Il Tribunale ha accolto integralmente le argomentazioni dell’Unione, precisando, in primo luogo, che l’inserimento scolastico dei minorati della vista rientra senza dubbio tra le competenze della Provincia in base a diverse norme, dal complesso delle quali si desume chiaramente che l’integrazione scolastica dei minorati della vista costituisce una funzione obbligatoria dell’ente stesso.

Per maggiore completezza, si riporta in calce l’elenco della normativa richiamata nella sentenza in parola.

       

In secondo luogo, il Tribunale ha rimarcato che gli interventi tiflodidattici e tifloinformatici costituiscono un elemento necessario per l’integrazione scolastica dei minorati della vista, dal momento che “per svolgere le normali attivita’ della vita quotidiana, i minorati della vista devono servirsi di una vasta gamma di strumenti a loro destinati, c.d. ausili tiflotecnici e tifloinformatici, rispetto ai quali la tiflodidattica e tiflotecnica sono elementi essenziali. Si tratta quindi di ausilii e servizi essenziali per l’esercizio del diritto allo studio, che ha per oggetto primario quello di permettere ad una persona con handicap di rendersi autonomo nello svolgimento delle sue attivita’ quotidiane”.

Alla luce di quanto premesso, questa materia rientra integralmente nei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e, inoltre, l’essenzialita’ alla nozione di integrazione scolastica dei servizi in questione si desume a contrario, anche dal fatto che tali servizi non rientrano nell’elenco di quelli a domanda individuale che pure rimangano a carico degli enti locali i quali devono attivarsi per garantirli ai richiedenti, risultando chiaro, nelle parole del TAR, che “quand’anche i servizi oggetto del giudizio fossero qualificabili quali servizi a domanda individuale, sarebbero a carico degli enti locali competenti in quanto finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap”.

Il Tribunale ha avuto anche cura di precisare che tali servizi non rientrano neppure tra le prestazioni sociali soggette a contributo ISEE, dal momento che essi “servono alla generalita’ delle persone prive della vista per poter usufruire dei diritti costituzionalmente tutelati”, con la conseguenza che sono sottratti alla contribuzione privata prevista dalla legge per altre tipologie di prestazioni sociali a carattere individuale, proprio perché rientrano nelle prestazioni e servizi assicurati a tutti dalla Costituzione.

Per quanto concerne, poi, l’individuazione di quale parte di tale servizio gravi sulla Provincia, ed il rilievo che puo’ assumere la condizione economica dell’ente, il TAR, fatta eccezione per la fornitura degli ausili a carico del SSN e dell’insegnante di sostegno che, ovviamente, e’ di competenza del MIUR, stabilisce senza ombra di dubbio che “i servizi tiflologico, tiflodidattico e tifloinformatico gravano sulla Provincia in quanto, come afferma l’art. 13 della L. 109/94, l’integrazione scolastica della persona handicappata si realizza anche attraverso la dotazione alle scuole e alle universita’ di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico”.

 Da tale richiamo normativo, il Tribunale fa discendere una conseguenza di importanza centrale per l’attivita’ associativa, visto che non solo ribadisce la competenza della Provincia ma sancisce anche la necessita’ che tale servizio venga fornito attraverso forme di convenzionamento con enti quali l’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, che svolge la funzione di centro specializzato, avente funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

       

Se possibile e’ di ancora maggior rilievo, per le implicazioni di carattere generale, la parte delle motivazioni che attiene al profilo delle difficolta’ economiche dell’ente, in virtu’ del vincolo del pareggio tendenziale di bilancio, richiamato da molti enti locali come motivazione per l’impossibilita’ di erogare servizi in campo socio assistenziale o lavorativo.

In primo luogo il Tribunale ricorda che la Corte Costituzionale ha chiarito che la garanzia costituzionale dei diritti fondamentali ha per oggetto il <<contenuto essenziale>> degli stessi, il quale deve essere sempre garantito gratuitamente, anche in presenza di difficolta’ economiche dell’ente, alle persone indigenti o in gravi condizioni economiche.

 A sua volta l’ordinamento degli enti locali prevede, in caso di enti in dissesto, limitazioni alla discrezionalita’ degli amministratori di allocare le risorse economiche tra le attivita’ che ritengono di far svolgere all’ente, con la previsione che debbano essere soddisfatti solo i servizi indispensabili e debbano essere attivati, fra l’altro, controlli di enti superiori per il caso di deficitarieta’ strutturale. Risulta chiaro quindi che la possibilita’ di limitare le spese destinate alla soddisfazione dei servizi indispensabili e dei diritti fondamentali puo’ avvenire solo nel caso in cui gli amministratori abbiamo effettuato tutti quei passaggi formali per certificare le condizioni economiche dell’ente, che sono il presupposto per la limitazione dell’esercizio dei suoi compiti. Ne consegue che le semplici difficolta’ economiche non possono condurre l’ente ad eliminare le prestazioni di assistenza e di diritto allo studio che soddisfano diritti costituzionalmente garantiti. Il rilievo costituzionale di questi diritti, infatti, costituisce limite al potere discrezionale di allocazione delle risorse finanziarie che spetta agli organi dell’ente.

A conclusione del proprio ragionamento, il Tribunale rileva che dall’ordinamento vigente si ricava che sono attribuite alla Provincia e, di conseguenza, alla Citta’ Metropolitana, la programmazione provinciale della rete scolastica, mentre nulla si dice in merito all’assistenza educativa agli studenti con disabilita’ sensoriale. In merito si deve, pertanto, ritenere che qualunque siano le scelte che il legislatore statale e regionale intendano fare in materia, “nessuna modifica delle competenze puo’ avvenire, in materia di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, senza che sussista un altro ente che si sia preso in carico tali funzioni, stante il carattere indisponibile, indefettibile e necessariamente continuativo del loro esercizio”.

       

 Una sentenza di cosi’ grande rilievo e’ la dimostrazione concreta degli effetti che un’azione decisa a sostegno dei giusti diritti ed interessi dei minorati della vista puo’ conseguire a livello territoriale, con conseguenze di portata nazionale, di cui tutte le strutture dell’Unione potranno e dovranno fare buon uso per sostenere i ciechi e gli ipovedenti, ed i loro nuclei familiari, nelle loro rivendicazioni nei confronti di Pubbliche Amministrazioni inerti o colpevolmente inadempienti ai loro doveri.

 

 

 

Norme di interesse

 

* Art. 19 del D. Lgs. 267/2000 che, alla lettera i), stabilisce che spettano alla Provincia i compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

* Legge n. 104 del 1992 che prevede l’obbligo per gli enti locali di fornire agli alunni con handicap fisici o sensoriali l’assistente per l’autonomia e la comunicazione. In particolare l’art. 13 stabilisce, alla lettera b), che l’integrazione scolastica della persona handicappata si realizza anche attraverso la dotazione alle scuole e alle universita’ di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

* D.lgs. 31/03/98 n. 112 che attribuisce gli enti locali la competenza in merito ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni con handicap o in situazioni di svantaggio, in merito al quale la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 1930 del 09/04/2013) ha stabilito che l’Ente competente ad assicurare il supporto organizzativo riferito all’assistenza educativa alla persona nel caso di frequenza negli istituti scolastici superiori e’ la Provincia.

* La Legge regionale della Lombardia n.34 del 14.12.2004 recante “Politiche regionali per i minori” che all’art. 4, comma 5, attribuisce alle province le seguenti funzioni: e) continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di disabili sensoriali”.

* La Legge regionale della Lombardia n. 3 del 2008 sul “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambio sociale” il cui art. 12 prevede, quali funzioni a carico delle province, alla lettera e) la realizzazione di “interventi a sostegno delle persone con disabilita’ sensoriali finalizzati all’integrazione scolastica e sostengono programmi di formazione professionale e di inserimento al lavoro delle fasce a rischio di esclusione sociale”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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