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INPS - MESSAGGIO 25 MAGGIO 2012, N. 9043

 

messaggio Hermes INPS 30/01/2015.0000728, relativo alle condizioni sottese al diritto all’indennità di frequenza per disabili minorenni, nella speranza che possa esservi utile.

Richiamo la vostra attenzione sul paragrafo 4): <Pluriminorati. Nel caso di pluriminorazione, l’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità speciale ai ciechi parziali, con l’indennità di comunicazione, con l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili, fatto salvo naturalmente il diritto di opzione per il trattamento più favorevole (art. 3 della legge n. 289 del 1990). Resta confermata la compatibilità con la pensione ai minori ciechi parziali>.

 

Come è noto, l’indennità di frequenza va richiesta in favore di minori con gravi difficoltà che:

·         frequentano corsi di studio, in scuole, pubbliche o private, di qualunque ordine e grado; equiparati ai corsi di studio sono la frequenza di centri di formazione o addestramento professionale;

·         effettuano, anche periodicamente, trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati.

 

Nota bene*: La Corte Costituzionale, con la sentenza 467/2002, ha esteso l'indennità di frequenza anche ai minori, da zero al terzo anno di età, che frequentino l'asilo nido, dichiarando incostituzionale l'art. 1, comma 3, legge 289/1990: <È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, legge 289/1990, nella parte in cui non prevede la concessione di un'indennità di frequenza anche per i minori invalidi che frequentino gli asili nido (e non i centri specializzati di riabilitazione e di recupero di formazione e di addestramento professionale). Il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce, infatti, ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino di età inferiore ai tre anni. La frequenza dell'asilo nido, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, costituisce, pertanto, un essenziale fattore per il "recupero" del bambino disabile nonché come già affermato nella sentenza n. 215 del 1987 - per il "superamento della sua emarginazione": ciò proprio in funzione di un suo pieno e proficuo inserimento nella scuola, la cui frequenza è assicurata e favorita con le provvidenze economiche previste dalla disposizione censurata, e dunque con ingiustificata esclusione delle medesime per l'ipotesi dei bambini handicappati di età inferiore ai tre anni, in contrasto con i principi di cui agli artt. 2, 3 38 Cost.> (cit. Corte Cost., sentenza 22-11-2002, n. 467; vedi anche Messaggio INPS 25-5-2012, N. 9043)

 

Nota Bene**: La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia  (in base alla normativa in materia ex legge 328 del 2000 e decreto 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale.

 

Nota bene***: Hanno, altresì, diritto all’indennità mensile di frequenza i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Cost., sentenza 27-1-2015 n. 22; Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).

 

E ai genitori del minore pluriminorato che soffre anche di gravi problemi di vista (contestuale riconoscimento medico-legale di cecità totale o parziale), che cosa consigliamo?

Tenuto conto del fatto che l’interessato sarà tenuto a scegliere il trattamento economico più favorevole e che l’indennità di frequenza, pari a Euro 279,47 nell’anno 2016, è legatoalla reale durata della frequenza scolastica e/o del trattamento terapeutico del minore, riporto di seguito uno studio di casistica delle ipotesi che possono presentarsi in Sezione, con la dovuta raccomandazione che impone una valutazione circostanziata, da parte vostra, caso per caso.

 

·         minore cieco assoluto, affetto da altre minorazioni: va fatta salva l’indennità di accompagnamento come cieco assoluto, di misura superiore - Euro 899,38 nell’anno 2016;

·         minore cieco parziale, affetto da altre minorazioni, con la cecità parziale che entra in concorrenza con tutte le altre minorazioni, per individuare un generale stato di invalidità civile al 100 per cento con diritto all’indennità di accompagnamento: va fatta salva l’indennità di accompagnamento come invalido civile, di misura superiore – Euro 512,34 nell’anno 2016;

·         minore cieco parziale, affetto da altre minorazioni laddove, però, la cecità parziale non concorre all’individuazione di un generale stato di invalidità civile al 100 per cento con accompagnamento:

è se il minore frequenta una scuola da ottobre a giugno, non c’è sostanziale differenza, sotto il profilo economico, tra indennità speciale pari nell’anno 2016 e indennità di frequenza, probabilmente convenendo più la prima provvidenza di Euro 206,59 nell’anno 2016, perché erogata dall’INPS in regime di continuità per tutto l’anno (12 mensilità) e senza interruzione nel passaggio alla maggiore età dell’avente diritto;

è se il minore, oltre alla frequenza ordinaria ottobre-giugno, frequenta centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati nel periodo estivo, previa certificazione rilasciata dalla scuola, è consigliabile orientare la scelta dell’interessato sull’indennità di frequenza, rispetto all’indennità speciale, quale trattamento assistenziale più favorevole, data la percezione dell’assegno anche nei mesi estivi (vedi messaggio Hermes INPS 30/01/2015 paragrafo 3: < L’indennità di frequenza va corrisposta, per le ordinarie frequenze scolastiche, per il periodo ottobre-giugno. Tuttavia nel caso di minori che frequentino scuole professionali per un periodo non sovrapponibile con il normale calendario scolastico (ad esempio: da gennaio a novembre) l’indennità va corrisposta per tutta la durata del corso, comprensiva di eventuali periodi estivi, se frequentati, previa certificazione rilasciata dalla scuola>).

·         minori invalidi civili dichiarati tali dalla Commissione medica o con sentenza, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, ma senza accompagnamento: va richiesta l’indennità di frequenza.

 

In termini operativi, di gestione della collaborazione patronale con l’ANMIL, le domande di indennità di frequenza vanno instradate, sul SEAC, in base al seguente percorso: nuova pratica- elenco gruppo enti (INPS) – gruppo pratiche (invalidità civile) - codice pratica 7031.

 

Vi richiamo l’attenzione sul citato Messaggio INPS 25-5-2012, N. 9043 in relazione alla necessità o meno di rinnovare annualmente la domande di indennità di frequenza.  

Fonte normativa: n. 3) della lett. d-bis) del comma 2 dell’art. 6, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 2, comma 3, della legge n. 289/1990

 

NO a rinnovo annuale, se l’indennità viene erogata per la frequenza di scuole, pubbliche e private, restando valevole la prima richiesta con rinnovo automatico da parte dell’INPS per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico fino ai 16 anni del minore, a meno di eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici: <Per l'erogazione dell’indennità per la frequenza di scuole, il richiedente dovrà fornire tutti gli elementi indispensabili concernenti l’iscrizione alle scuole pubbliche e private che impartiscono l’istruzione ovvero deve produrre autocertificazione ex DPR n. 445/2000 attestante i fatti predetti. La dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, in seguito alla semplificazione disposta con la ricordata legge n.106/2011,avrà valore per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico, senza che si renda più necessario alcun rinnovo annuale successivo; resta fermo che con la predetta dichiarazione il rappresentante legale del minore si obbliga a comunicare alla sede competente ogni variazione (ad es. cambio scuola)  degli elementi attestanti la frequenza, nonché a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale cessazione della partecipazione ai corsi scolastici>.

 

SI a rinnovo annuale, con obbligo di presentazione di un’autodichiarazione di frequenza, in caso di strutture pubbliche, ovvero di un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola stessa in caso di strutture private:

·         per l'indennità di frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone con disabilità;

·         per l'indennità di frequenza dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia, pubblica o privata;

·         per l'indennità di frequenza dei centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale;

·         per l'indennità di frequenza del corso scolastico frequentato una volta adempiuto l'obbligo "formativo scolastico", dai 16 ai 18 anni

 

Nota Bene: con riferimento al messaggio in mailing list dello scorso 18-7-2014, relativo al rinnovo annuale dell’indennità di frequenza ai fini della statisticazione della vostra attività di collaborazione patronale, vi ricordo che il Ministero del Lavoro, con circolare N. 26 del 2010 (23/07/2010 Prot. 24/IX/0015125), ha chiarito che <sono considerate utili ai fini del finanziamento tutte le pratiche di indennità di frequenza che annualmente vengono riproposte e per le quali è sufficiente presentare l’attestato di frequenza a corsi scolastici o di altro tipo e per le quali l’Ente erogatore della prestazione abbia espressamente richiesto l’attestato di frequenza>.

Nei rari casi in cui l’INPS locale intenda accettare unicamente rinnovi annuali di indennità di frequenza a mezzo sportello, vi consiglio di provare a presentare istanza di rinnovo dell’indennità unitamente alla dichiarazione di frequenza e al mandato di assistenza del Patronato ANMIL, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale del minore; l’eventuale riconoscimento, da parte dell’Istituto, dell’attività di intermediazione patronale svolta in tal senso, la riterremo valida ai fini della statisticazione, anche se gestita brevi manu allo sportello INPS.

 

 

 

 

 

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