OGGETTO: Benefici
pensionistici lavoratori non vedenti- Legge 113/1985 e
legge 120/1991 –
Circolare
INPS n. 73 del 14 aprile 2017
Care amiche, cari amici,
si fa seguito al comunicato Uici n. 3
del 3 gennaio 2017, per informare che finalmente è stata
pubblicata dall’INPS la circolare
n. 73 del 14 aprile 2017 Benefici
pensionistici lavoratori non vedenti. Articolo 1, comma
209, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante
le istruzioni necessarie alle proprie strutture
periferiche ai fini del riconoscimento economico, ai
lavoratori non vedenti, della maggiorazione dei quattro
mesi anche
nel sistema contributivo.
Dal dettato della circolare, sono
confermate tutte le previsioni già anticipate con nostro
messaggio inviato lo scorso 17 gennaio, di cui vi invito
a prendere attenta visione.
Con l’occasione, ricordo che:
Fonte
normativa: legge
n. 113 del 29 marzo 1985, art. 9 comma 2; legge n. 120
del 28 marzo 1991, art. 2; legge n. 232 dell’11 dicembre
2016, art. 1 comma 209.
Fonte
amministrativa: per
la copertura economica dei quattro mesi quota
retributiva di pensione, circolare INPS n. 173 del 26
giugno 1991; per la copertura economica dei quattro mesi
quota contributiva di pensione, circolare INPS n. 73 del
14 aprile 2017.
Si allega documentazione.
Settori di
riferimento: sia
pubblico, che privato.
Destinatari: lavoratori
dipendenti non vedenti, come disciplinati agli artt. 2 (ciechi
totali), 3 (ciechi
parziali) e 4 (ipovedenti
gravi) della legge n. 138/2001, ovvero coloro che
siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo
visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione, ovvero il cui residuo
perimetrico binoculare (campo visivo) sia inferiore al
30 per cento.
Presentazione della domanda: a
richiesta dell’interessato (la maggiorazione dei quattro
mesi non si applica d’ufficio), secondo le diverse
modalità invalse presso il settore e quello delle
pubbliche amministrazioni. La richiesta dovrà essere
accompagnata da documentazione probante la condizione di
non vedente (verbale di riconoscimento medico-legale di
Commissione collegiale e, solo per le categorie
professionali, in luogo del verbale, l’attestazione di
iscrizione all’Albo/liste professionali dei
centralinisti telefonici non vedenti e dei masso e
fisioterapisti non vedenti, quale certificazione
sostitutiva e certificativa del diritto.
Decorrenza: per
tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza
di pensione al
1° gennaio 2017. Per i trattamenti aventi decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2017, non
sarà possibilerichiederne la ricostituzione.
Ciò perché la norma istitutiva è inserita nella legge n.
232 del 2016 (Manovra di Bilancio 2017), che appunto è
entrata in vigore il 1° gennaio 2017.
Il dettato della circolare rispetta
quanto previsto secondo norma.