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"Casa di Abitazione"

La Cassazione si è recentemente orientata nel non considerare rilevante la voce “casa di abitazione” tra i redditi computabili ai fini dell’ottenimento delle provvidenze economiche legate alla condizione di disabilità.

Il Collegio, dando torto all’INPS, ha ritenuto che il reddito della casa di abitazione non è computabile nei limiti di reddito imponibile per il diritto al beneficio preteso, <in quanto la casa di abitazione, nel caso di specie ai fini assistenziali, non costituisce onere deducibile, ma una voce di reddito> (Cassazione, ordinanza n. 4410/2014, che ha visto ricorrere, contro l’Istituto, proprio una persona cieca totale. Nota bene: si legge nel dispositivo della sentenza: <la casa di abitazione di un soggetto totalmente cieco non costituisce reddito imponibile ai fini dell’erogazione della pensione di invalidità>)

Fonti giurisprudenziali:

Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 8-7-2016, numero 14026

Cassazione    , sezione Lavoro, sentenza 9-3-2015, numero 4674

Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 24-2-2014, numero 4410

Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 5-9-2013, numero 20387

Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 13-8-2012, numero 14456

Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 5-4-2012, numero 5497

 

Ne deriva, quindi, che ormai si può parlare in materia di orientamento consolidato.

L’INPS, però, malgrado le nostre reiterate sollecitazioni affinché prenda finalmente autorevole posizione in tal senso, prende tempo, il che non determinando un cambiamento nelle prassi amministrative (ricordando che le sentenze hanno valenza solo tra le parti, ad eccezione di quelle della Corte costituzionale), che prevedono, quindi, nel computo reddituale ad es. per il diritto alla pensione di cieco civile,  ancora la casa di abitazione.

 

Tutto ciò detto e considerato, sarebbe utile il vostro contributo segnalando a questo Ufficio eventuali casi, occorsi in Sezione, di persone vostri soci, per cui avete curato il modello AP70, nei confronti dei quali il solo reddito di abitazione abbia fatto loro superare il limite reddituale annuale personale, per l’ottenimento della pensione di cecità civile. Ciò nella considerazione secondo cui, invece, qualora la casa di abitazione non fosse rientrata tra i redditi computabili a tale fine, gli stessi avrebbero potuto percepire tale provvidenza economica.

Vi prego, quindi, di limitare le segnalazioni a queste sole fattispecie concrete.

La segnalazione (all’indirizzo lavoro@uiciechi.it) dovrà recare documentazione a supporto (fondamentale per la disamina,  copia del modello AP70 compilato e sottoscritto dall’interessato).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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