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COMUNICATO N. 13/2020

 

Per i soci che, in possesso del riconoscimento L. 104 art. 3 comma 3, terminerebbero il concedo previsto dalla predetta Legge prima del 30 aprile 2020 si ricorda quanto prescritto dalla :

Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione,

Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1 aprile 2020, n. 2

Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa.”

 

Articolo 26 del d.l. 18/2020 - ulteriori misure a favore di particolari categorie di dipendenti -

L’articolo 26, comma 2, del decreto stabilisce che: ”Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9”.

Viene, quindi, riconosciuta la possibilità di assentarsi dal lavoro, fino al 30 aprile 2020, alle seguenti categorie di dipendenti privati e pubblici:

a) disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;

b) immuno depressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione. In tali casi, l'assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, attualmente in fase di conversione.

Si segnala che - nonostante la rubrica dell’articolo 26 faccia riferimento esclusivamente ai lavoratori privati - il comma 2 dello stesso è applicabile anche ai lavoratori pubblici.

 

Invece per quanto concerne il lavoro agile è bene ricordare:

Articolo 39 del d.l. 18/2020 - estensione lavoro agile a soggetti con disabilità grave

Altra misura importante è contenuta nell’articolo 39 in quanto finalizzata a favorire la continuità lavorativa di chi è più debole, in coerenza con il già richiamato articolo 87 che costituisce, come detto, la linea guida alla luce della quale devono essere lette tutte le ulteriori disposizioni che - all’interno del decreto-legge n. 18 del 2020 - affrontano istituti applicabili al personale pubblico.

L’articolo 39 dispone infatti che, fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La norma, tenuto conto che, nella fase attuale, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, mira ad estenderne gli effetti anche a quei soggetti per i quali la disabilità assuma i l carattere di gravità, avendo la minorazione, singola o plurima, ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

 

 

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