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Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS Cosenza |
UICCOSENZA INFORMA
COMUNICATO N. 13/2020
Per i soci che, in possesso del
riconoscimento L. 104 art. 3 comma 3, terminerebbero il concedo
previsto dalla predetta Legge prima del 30 aprile 2020 si ricorda
quanto prescritto dalla :
Circolare del Ministro per la Pubblica
Amministrazione,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1
aprile 2020, n. 2
“Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa.”
Articolo 26 del d.l. 18/2020
- ulteriori misure a favore di particolari categorie di dipendenti - L’articolo
26, comma 2, del decreto
stabilisce che: ”Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti
pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con
connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di
certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali,
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione
o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima
legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto
dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero
ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2
marzo 2020, n. 9”. Viene, quindi, riconosciuta la
possibilità di assentarsi dal lavoro, fino al 30 aprile 2020, alle
seguenti categorie di dipendenti privati e pubblici:
a) disabili gravi, ai sensi del citato
articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992; b) immuno depressi, lavoratori con
patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso
di idonea certificazione. In tali casi, l'assenza dal servizio è
equiparata al ricovero ospedaliero ai sensi dell’articolo 19, comma
2, del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, attualmente in fase di
conversione. Si segnala che - nonostante la
rubrica dell’articolo
26 faccia riferimento
esclusivamente ai lavoratori privati - il comma 2 dello stesso è
applicabile anche ai lavoratori pubblici.
Invece per quanto concerne il lavoro
agile è bene ricordare: Articolo 39 del d.l. 18/2020
- estensione lavoro agile a soggetti con disabilità grave Altra misura importante è contenuta
nell’articolo
39 in quanto finalizzata a
favorire la continuità lavorativa di chi è più debole, in coerenza
con il già richiamato articolo 87 che costituisce, come detto, la
linea guida alla luce della quale devono essere lette tutte le
ulteriori disposizioni che - all’interno del decreto-legge n. 18 del
2020 - affrontano istituti applicabili al personale pubblico. L’articolo 39 dispone infatti che,
fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti con disabilità grave
o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con
disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro
in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con
le caratteristiche della prestazione. La norma, tenuto conto che,
nella fase attuale, la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa è il lavoro agile, mira ad estenderne gli
effetti anche a quei soggetti per i quali la disabilità assuma i l
carattere di gravità, avendo la minorazione, singola o plurima,
ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione.
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