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Care amiche, cari amici,

    con circolare INPS N. 8 del 17-01-2017, allegato 3 Tabella M1 pp. 26-27, sono stati resi noti gli importi delle provvidenze economiche spettanti ai ciechi civili per l’anno 2017.

Fonte normativa di riferimento:

Decreto Ministro Economia e Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, N. 17 del 17 novembre 2016 (GU n. 274 del 23-11-2016)

Prestazioni a favore dei ciechi civili categoria INVCIV (pensioni e indennita’)

L’indice di aumento di perequazione automatica, calcolata in via provvisoria e con effetto dal 1° gennaio 2017, per le pensioni e limiti di reddito personale lordo annuale e’ pari allo 0,0%.

* Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.532,10

   Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e i ciechi parziali ventesimisti: Euro 279,47

   Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati: Euro 302,23

* Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 7.948,19

   Assegno a vita a esaurimento: Euro 207,41

L’indice di aumento di perequazione automatica, calcolata in via provvisoria e con effetto dal 1° gennaio 2017, per le indennita’ e’ pari allo 1,35%.

* Indennita’ di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 911,53

* Indennita’ speciale per ciechi parziali: Euro 208,83

(*) Nota bene le indennita’ speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.

              Richiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili, sempre riportate in circolare INPS N. 8/2017:

* Per i titolari di prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta.

I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefi’ci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, come prevede l’art. 25 comma 6-bis del Decreto Legge N. 90/2014.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2017, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento e’ comunque impostato anche per le mensilita’ successive alla data di scadenza della revisione.

 

* Misure di incremento in favore di titolari di prestazioni INVCIV (pensioni e assegni) che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo. Unitamente al presente comunicato, vengono illustrate alcune fattispecie di situazioni, che danno diritto ad incrementi economici dei trattamenti INVCIV (Allegato). Non sono infrequenti, infatti, casi di nuclei familiari, dove, ad esempio il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie casalinga o disoccupata o, al massimo, che percepisca la sola pensione sociale. In tali casi, il reddito familiare sara’ certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di prestazione INVCIV potra’, a richiesta, ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate.

Il testo completo della circolare INPS N. 8/2017 e’ sul sito http://www.inps.it/portale/default.aspx, alla sezione INPS COMUNICA, ULTIME CIRCOLARI

 

 

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