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Oggetto: Benefici pensionistici lavoratori non vedenti. Articolo 1, comma 209, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Circolare INPS N. 73 del 14-04-2017.

Si riscontra la nota a margine indicata pervenuta a questa Area, con la quale sono state formulate varie lamentele e nel merito si precisa quanto segue:

  • che il beneficio della maggiorazione contributiva di 1/3, cioè di quattro mesi per ogni anno di effettivo servizio prestato con il possesso del requisito sanitario richiesto, spetta per l'intera vita lavorativa dei lavoratori non vedenti di cui alla Legge 29 marzo 1985, n. 113 (norme in favore dei centralinisti. non vedenti) e della Legge 28 marzo 1991, n. 120 (norme in favore dei privi di vista);

  • che i lavoratori non vedenti (legge n. 113/1985 - legge n. 120/1991) NON sono interessati dalla disposizione di cui all'art. 59, comma 1, lettera a) della Legge n. 449/97, che limita l'attribuzione della maggiorazione nel limite massimo di 5 anni;

  • che tali maggiorazioni, spettanti in relazione allo stato soggettivo dell’iscritto (status: centralinista non vedente; lavoratore privo di vista), non si configurano come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determinano una maggiorazione di anzianità rilevante solo all’atto della liquidazione del trattamento pensionistico;

  • che tali maggiorazioni sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione solo in un sistema interamente retributivo o nella quota retributiva di un misto. Nella quota contributiva di un sistema misto o in un sistema interamente contributivo, insistono solo ai fini del diritto a pensione e non anche della misura;

  • che per ovviare a ciò il legislatore, per le sole categorie dei lavoratori non vedenti, con l'art.1, comma 209 della legge n. 232 del 2016 ha previsto un meccanismo di compenso sulla pensione contributiva o sulla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo di incremento figurativo del coefficiente di trasformazione legato all'età di decorrenza del trattamento pensionistico per la determinazione del montante contributivo;

  • che tale beneficio, subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, trova applicazione ai trattamenti pensionistici diretti, indiretti, supplementari e supplementi aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016;

  • che nel provvedimento di pensione va apposta la seguente annotazione: "In considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 209 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria”

che destinatari dei benefìci pensionistici di cui sopra sono:

  • i ciechi totali, cioè i soggetti riconosciuti affetti da cecità totale con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione (cecità assoluta);

  • i ciechi parziali, cioè con residuo visivo non superiore ad un ventesimo (1/20) in entrambi gli occhi con eventuale correzione (c.d "ventesimisti);

  • i ciechi ipovedenti gravi con residuo visivo non superiore ad un decimo (1/10) in entrambi gli occhi con eventuale correzione, secondo la terminologia usata dalla legge n. 138 del 2001.

 

 

 

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