Nuovi Importi Pensioni
Cari amici, in basso potete leggere le nuove tabelle
* Legenda: (valore previsionale*) e (valore definitivo**) Limitatamente ai ratei corrisposti nell’anno 2015 le operazioni di conguaglio per differenza di perequazione SONO SOSPESE (l’incremento di valore delle pensioni per l’anno 2015, calcolato in via previsionale allo 0,3%, è sceso, per perequazione definitiva ex decreto interministeriale 19-11-2015, allo 0,2%, quindi con un conguaglio negativo pari a -0,1%, che è andato in recupero nel mese di GENNAIO 2016). In ogni caso, il differenziale di perequazione recuperato sulla mensilità di GENNAIO sarà restituito ai pensionati con la mensilità di FEBBRAIO 2016. Fonte normativa: art. 1 commi 287 e 288 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016) Fonte amministrativa: circolare INPS 31-12-2015 n. 210 par. 3.5 e allegato 4
In sintesi Nessun aumento per perequazione automatica per l’anno 2016; ma, in extremis tramite Stabilità, i pensionati non si troveranno a restituire qualcosa per l’anno 2015. Si sarebbe trattato di pochi euro, ma non saranno comunque recuperati.
(valore previsionale*) Per l’anno 2016, onde evitare analoghi rischi in percentuale, come avvenuto per le rilevazioni ISTAT 2014/2015, l’indice di perequazione applicata alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordi (categoria INVCIV), che, secondo rilevazione ISTAT per l’anno 2015, era sceso in misura pari allo -0,1 per cento, è stato fissato allo +0,0% per effetto di Legge, per disposizione dell’art. 1, comma 287, della Legge di Stabilità 2016. Fonte normativa: art. 1 commi 287 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016) Fonte amministrativa: circolare INPS 31-12-2015 n. 210 par. 4 e allegato 4
(valore previsionale*) e (valore definitivo**) Nota Bene: rammento che, invece, la perequazione delle indennità viene attribuita secondo gli indici di rivalutazione della indennità di accompagnamento percepita dai grandi invalidi di guerra (Tabella E, lettera A-bis) e, pertanto, hanno valore positivo. Le relative tabelle sono rese note con separato Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Fonte normativa: art. 2 comma 1 della L. 21-11-1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazionionte amministrativa: circolare INPS 31-12-2015 n. 210 par. 7.2 e allegato 3
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