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Punto della situazione sullo smart-working, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19:

1.      Con la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 481, legge n. 178 del 30/12/2020), lo smart working per i lavoratori fragili viene prorogato fino al 28 febbraio 2021. Fino a fine febbraio, quindi, per coloro che sono maggiormente esposti ai rischi connessi al contagio da Covid 19, si prevede lo svolgimento del lavoro in modalità agileanche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

2.      L’attività lavorativa in modalità di lavoro agile può essere svolta dal dipendente, eventualmente, mediante l’utilizzo di strumenti di lavoro, anche tecnologici, di proprietà del lavoratore.

3.      Giova ricordare che l’inottemperanza alle circolari e alle misure cautelari così introdotte dalla decretazione d’urgenza, comporta dirette e personali responsabilità a carico del datore di lavoro, stante la finalità di contenimento della diffusione del Covid-19 a cui sono preordinate.

4.      Fonte normativa di riferimento: art. 1, comma 481, della legge n. 178/2020 (Bilancio 2021), che proroga la vigenza dell’art. 26, comma 2-bis, del Decreto legge n. 18/2020.

In termini più generali, valevoli per tutti i lavoratori e non solo per i cd “fragili”, si rinvia al DPCM del 3 dicembre 2020, che raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

5.      Fonte amministrativa: INPS, messaggio n. 4157 del 09/11/2020, Messaggio n. 171 del 15/01/2021 (in allegato); circolare del Ministero della salute n. 13 del 4 settembre 2020, sul concetto di “lavoratori fragili”.

6.      Fonte giurisprudenziale: Tribunale di Grosseto, ordinanza del 23/04/2020.

7.      Con riferimento ai centralinisti telefonici non vedenti, eventuali impedimenti di ordine tecnico al lavoro agile, sollevati da parte datoriale (pubblica o privata) dovranno essere debitamente motivati sulla base di una relazione tecnica, che attesti l’impossibilità assoluta, per l’interessato non vedente, a svolgere, in alcuna modalità utile, l’attività di centralinista telefonica da remoto (art. 87, comma 3, DPCM n. 18 del 2020); inoltre, si sottolinea che l’adattamento tecnico al centralino per la derivazione, specie se l’apparecchio utilizza la modalità Voip (ex art. 78 del Codice dell’Amministrazione Digitale), è piuttosto rapido e non comporta particolari gravami di spesa (restano salve le coperture di spesa regionali previste dall’art. 8 della legge n. 113/1985).

8.      Per quanto riguarda, invece, l’erogazione dell’indennità di mansione ex legge n. 113/1985, art. 9, comma 1, sussiste il diritto alla percezione anche da parte del centralinista telefonico non vedente in modalità di lavoro agile. Così come è fatto salvo il diritto all’indennità di mansione nel caso in cui venga svolta una delle mansioni rientranti nei Decreti equipollenza del 10/01/2000 e 11/07/2011, emanati ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, comma 12, della legge n. 144 del 17/05/1999.

9.      Si informa, infine che anche la gestione delle assenze equiparate a ricovero ospedaliero (art. 26, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 78), vengono prorogate anch’esse fino al 28 febbraio 2021 (art. 1, comma 481, della legge di Bilancio 2021; messaggio INPS n. 171 del 15/01/2021). Al riguardo, valgono le raccomandazioni fornite dall’INPS che precisa, infatti, quanto segue: “Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico.. “. Ne consegue che l’indennità economica sostitutiva non sarà economicamente corrispondente all’importo dello stipendio, ma sarà di misura inferiore. Inoltre, da un punto di vista previdenziale, per quel che riguarda i lavoratori non vedenti/“privi della vista”, i periodi di assenza autorizzati dall’art. 26, comma 2, della citata legge n. 78/2020 sono sì correlati alla contribuzione figurativa, ma su di essi non verrà calcolata l’ulteriore contribuzione figurativa dei 4 mesi per non vedenti; ciò, in quanto non si tratta di giornate di effettivo lavoro svolto).

 

 

 

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