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Pensione - Niente più tagli alla pensione ai superstiti

 

 

Carissimi soci,

 

condivido con voi la circolare INPS 178 del 21 settembre 2016, avente ad oggetto le aliquote di corresponsione della pensione ai superstiti dei lavoratori e dei pensionati (che, come è noto, è una prestazione economica erogata nei confronti dei familiari dell’assicurato in caso di sua morte, nella accezione della pensione di reversibilità se il dante causa (il deceduto) sia stato pensionato, ovvero della pensione indiretta se il dante causa sia stato un lavoratore).

 

L’Istituto ha recepito il dettato della Corte Costituzionale che con sentenza n. 174 del 20 luglio 2016 ha dichiarato illegittima la norma che riduce l'aliquota percentuale della pensione a favore dei familiari superstiti del deceduto pensionato o lavoratore, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni (riduzione dell’aliquota percentuale che, in ogni caso, non si applicava nei casi di presenza di figli  di minore età, studenti ovvero inabili).

La suprema Corte ha rilevato, infatti, che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di uguaglianza, ragionevolezza, nonché il principio di solidarietà che è alla base del trattamento pensionistico in esame.

 

Conseguentemente, le procedure di calcolo saranno aggiornate come segue:

1)      per le domande di pensione ai superstiti di prima liquidazione, la riduzione non verrà più applicata.

2)      per le pensioni liquidate prima della sentenza del 20 luglio, per le quali la riduzione è operante, la procedura di ricostituzione avverrà d’ufficio a livello centrale e provvederà a ripristinare l’importo lordo spettante in misura intera, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa.

3)      per le pensioni ai superstiti eliminate, saranno rideterminate su istanza degli aventi diritto nel rispetto dei termini prescrizionali.

 

Nota Bene: Ovviamente la platea interessata al presente messaggio è strettamente limitata a quei soggetti nelle fattispecie concrete di cui all’art. 18 comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (come sopra indicato, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa pensionato o lavoratore, ora deceduto, sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi, ora supersiste e deceduto, sia superiore a venti anni)!

 

 

 

 

 

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