Oggetto: Benefici
pensionistici lavoratori non vedenti. Articolo 1, comma 209, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232. Circolare INPS N. 73 del 14-04-2017.
Si riscontra la nota a
margine indicata pervenuta a questa Area, con la quale sono state
formulate varie lamentele e nel merito si precisa quanto segue:
-
che il beneficio della
maggiorazione contributiva di 1/3, cioè di quattro mesi per ogni
anno di effettivo servizio prestato con il possesso del
requisito sanitario richiesto, spetta per l'intera vita
lavorativa dei lavoratori non vedenti di cui alla Legge 29 marzo
1985, n. 113 (norme in favore dei centralinisti. non vedenti) e
della Legge 28 marzo 1991, n. 120 (norme in favore dei privi di
vista);
-
che i lavoratori non
vedenti (legge n. 113/1985 - legge n. 120/1991)
NON
sono interessati dalla disposizione di cui all'art. 59,
comma 1, lettera a) della Legge n. 449/97, che limita
l'attribuzione della maggiorazione nel limite massimo di 5 anni;
-
che tali
maggiorazioni, spettanti in relazione allo stato soggettivo
dell’iscritto (status: centralinista non vedente; lavoratore
privo di vista), non si configurano come un accreditamento di
contributi sulla posizione assicurativa, ma determinano una
maggiorazione di anzianità rilevante solo all’atto della
liquidazione del trattamento pensionistico;
-
che tali maggiorazioni
sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione
solo in un sistema interamente retributivo o nella quota
retributiva di un misto. Nella quota contributiva di un sistema
misto o in un sistema interamente contributivo, insistono solo
ai fini del diritto a pensione e non anche della misura;
-
che per ovviare a ciò
il legislatore, per le sole categorie dei lavoratori non
vedenti, con l'art.1, comma
209
della legge n.
232
del
2016
ha previsto un
meccanismo di compenso sulla pensione contributiva o sulla quota
di pensione calcolata con il sistema contributivo di incremento
figurativo del coefficiente di trasformazione legato all'età di
decorrenza del trattamento pensionistico per la determinazione
del montante contributivo;
-
che tale beneficio,
subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte
degli interessati o dei loro superstiti, trova applicazione ai
trattamenti pensionistici diretti, indiretti, supplementari e
supplementi aventi decorrenza successiva al 1° gennaio
2017,
data di entrata in
vigore della legge n.
232
del
2016;
-
che nel provvedimento di
pensione va apposta la seguente annotazione: "In
considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto
per l'attuazione dell'art. 1, comma 209 della Legge 11 dicembre
2016, n. 232 la presente liquidazione è da considerarsi
provvisoria”
che destinatari dei
benefìci pensionistici di cui sopra sono:
-
i ciechi totali, cioè
i soggetti riconosciuti affetti da cecità totale con residuo
visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale
correzione (cecità assoluta);
-
i ciechi parziali,
cioè con residuo visivo non superiore ad un ventesimo (1/20) in
entrambi gli occhi con eventuale correzione (c.d "ventesimisti);
-
i ciechi ipovedenti
gravi con residuo visivo non superiore ad un decimo (1/10) in
entrambi gli occhi con eventuale correzione, secondo la
terminologia usata dalla legge n.
138
del
2001.

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