Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza
(LEA)
Care amiche, cari amici,
dopo più di quindici anni dalla loro entrata in vigore nel 2001,
sono finalmente stati aggiornati i Nuovi Livelli Essenziali di
assistenza (LEA), ovvero l’insieme di tutte le prestazioni, dei
servizi e degli interventi che i cittadini hanno diritto a ricevere
dal Servizio Sanitario Nazionale, gratuitamente o dietro pagamento
di ticket, sulla base di specifiche condizioni cliniche e fisiche.
I
nuovi LEA sono disciplinati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.1.2017,
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 18 marzo 2017.
Nel decreto è anche contenuto il nuovo Nomenclatore delle
prestazioni sanitarie protesiche e degli ausili riportato negli
allegati 2, 4 e 5, il cui ultimo aggiornamento risaliva al 1999.
Di seguito si riportano, in sintesi, le disposizioni di maggiore
interesse per i ciechi e gli ipovedenti e le loro famiglie, ivi
comprese le proposte, purtroppo non completamente accolte, che
l’Unione ha presentato alle autorità competenti.
Per quanto riguarda i LEA, il decreto interviene sostanzialmente su
quattro fronti:
1. definisce attività, servizi e prestazioni garantite ai cittadini
dal SSN;
2. descrive dettagliatamente le prestazioni e le attività oggi già
incluse nei LEA;
3. ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle
malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all’esenzione;
4. innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e
dell’assistenza protesica.
Molte sono le novità che il decreto introduce.
In generale, nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base, viene ad
essere garantita dal Sistema Sanitario Nazionale, una serie di
attività e prestazioni, fra le quali il controllo dello sviluppo
fisico, psichico e sensoriale del bambino; la ricerca di fattori di
rischio con particolare riguardo all’individuazione precoce dei
sospetti di disabilità neuro-sensoriali e psichiche ed alla
individuazione precoce di problematiche anche socio sanitarie.
In aggiunta, viene garantita l’assistenza domiciliare programmata
per le persone impossibilitate a raggiungere lo studio del medico
perché non deambulanti o con gravi limitazioni funzionali o non
trasportabili.
Ai sensi dell’art. 16, rientrano tra le prestazioni ambulatoriali
erogabili dal SSN anche le prestazioni ambulatoriali di chirurgia
refrattiva cui si sono sottoposti soggetti che presentano
determinate condizioni specificate nel Nomenclatore (di cui
all’allegato 4b).
L’art. 17 riguarda l’assistenza protesica e in tale norma sono
indicati gli elenchi delle prestazioni e le tipologie dei
dispositivi (inclusi quelli provvisori, temporanei e di riserva)
erogabili nei limiti e secondo le indicazioni cliniche e d’uso
specificate nell’allegato n. 5.
Inoltre, è stato previsto che l’assistito possa, in accordo con il
medico competente, indicare un dispositivo appartenente a una delle
tipologie descritte negli allegati ma con caratteristiche
strutturali, funzionali o estetiche non indicate nella descrizione,
che sia tale da soddisfare specifiche ed apprezzabili necessità
derivanti dal suo stile di vita o dal suo contesto ambientale-
relazionale o sociale. In tali ipotesi, la Asl di competenza potrà
riconoscere l’autorizzazione della fornitura, ma la differenza tra
la tariffa (o il prezzo assunto a carico dalla Asl) per il
corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il prezzo del
dispositivo fornito sarà a carico dell’assistito, così come tutte le
prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste o alle
caratteristiche del dispositivo fornito.
Destinatari
All’art. 18 sono indicati i destinatari delle prestazioni di
assistenza protesica.
Fra essi rientrano:
1. le persone con cecità totale, parziale ed ipovedenti gravi ai
sensi della Legge n. 138/2001;
2. i minori che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e
riabilitazione di un’invalidità grave e permanente;
3. le persone di cui al punto 1) affette da gravissime patologie
evolutive e degenerative che hanno determinato menomazioni
permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento
dell’invalidità, in relazione alle medesime menomazioni, accertate
dal medico specialista;
4. le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento
dell’invalidità o in attesa di accertamento dell’invalidità per i
quali il medico attesti la necessità e l’urgenza di una protesi o
ausilio;
5. le persone che abbiano subìto un intervento demolitore
dell’occhio o affette da malattia rara.
Sono riconosciuti come destinatari anche le persone che hanno
presentato istanza di riconoscimento dell’invalidità cui siano state
accertate menomazioni che singolarmente, per concorso o coesistenza,
abbiano comportato una riduzione della capacità lavorativa superiore
ad 1/3. Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei anche
le persone con enucleazione del bulbo oculare.
Sono confermate le procedure di sostituzione o riparazione delle
protesi. In casi eccezionali per i soggetti affetti da gravissime
disabilità, le Asl di competenza potranno garantire l’erogazione di
protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie
riportate dal Nomenclatore e con determinati requisiti nel rispetto
delle procedure fissate dalle Regioni e dei relativi criteri e linee
guida.
In materia di rinnovo delle prestazioni, la Asl di competenza
autorizzerà la fornitura una volta trascorsi i tempi minimi
riportati per ciascuna classe e secondo procedure indicate ad hoc.
La fornitura di nuovi dispositivi potrà essere autorizzata in
particolari casi di necessità terapeutiche o riabilitative, sulla
base di una relazione dettagliata rilasciata dal medico
prescrittore, che attesti l’inadeguatezza dell’ausilio in uso e la
necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della
persona nel suo contesto di vita. Il rinnovo del dispositivo potrà
essere predisposto anche in caso di rottura accidentale o usura cui
consegue l’impossibilità tecnica, la non convenienza della
riparazione o la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato,
valutate da personale della Asl di competenza.
Ai sensi dell’art. 20, viene riconosciuto un secondo ciclo annuo di
prestazioni termali per il trattamento della patologia invalidante
agli invalidi di guerra e di servizio, ciechi, sordi ed invalidi
civili.
All’art. 22 sono disciplinate le cure domiciliari, che vengono
garantite alle persone non autosufficienti e in condizioni di
fragilità (con patologie in atto o all’esito delle stesse),
adottando percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme
organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e
di aiuto infermieristico. La Asl di competenza assicurerà la
continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l’assistenza
territoriale a domicilio. In relazione al bisogno di salute
dell’assistito ed al livello di intensità, complessità e durata
dell’intervento assistenziale le cure domiciliari vengono articolate
su tre livelli (livello base, integrate di I livello, integrate di
II livello ed infine di III livello).
Dall’art. 21 in poi vengono descritti i percorsi assistenziali
integrati, sia domiciliari sia in strutture a carattere
semiresidenziale e residenziale.
In particolare l’art. 27 disciplina l’assistenza sociosanitaria alle
persone con disabilità registrando poche novità rispetto alla
precedente procedura e l’art. 34 tratta dell’assistenza
sociosanitaria alle persone con disabilità.
Per quanto riguarda il contenuto degli artt. 27 e 34 del decreto, si
richiama l’attenzione sui seguenti aspetti.
Viene previsto che il SSN garantisca alle persone con disabilità
complesse la presa in carico nell’ambito della prevenzione, cura e
riabilitazione funzionale, attraverso un programma che abbia i
seguenti caratteri:
a) individualizzato;
b) differenziato a seconda delle patologie affette e delle esigenze;
c) integrato da interventi sociali e socioassistenziali.
I programmi terapeutici e riabilitativi, individualizzati a seconda
delle necessità, prevedono, fra l’altro, una valutazione diagnostica
multidisciplinare, la collaborazione e il sostegno alle famiglie,
attività di riabilitazione individuali e di gruppo in relazione alla
compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive,
neurologiche e psichiche finalizzate al recupero e al mantenimento
dell’autonomia in tutti gli aspetti della vita.
Sono previsti, altresì, interventi educativi di supporto alle
autonomie e alle attività della vita quotidiana, consulenze
specialistiche, collaborazione e consulenze con le istituzioni
scolastiche per l’inserimento e l’integrazione nelle scuole in
riferimento alle prestazioni previste dalla legge n. 104/1992 e,
infine, interventi terapeutici-riabilitativi e socio-riabilitativi
finalizzati all’inserimento lavorativo.
All’art. 34, invece, il decreto prevede che, nell’ambito
dell’attività di assistenza semiresidenziale e residenziale, il SSN
debba garantire alle persone con disabilità fisiche, psiche e
sensoriali trattamenti riabilitativi basati sulle più moderne
tecnologie nell’ambito di una presa in carico che prevede un
progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalità e
la durata del trattamento.
In tale progetto riabilitativo individuale potranno essere previsti
trattamenti delle seguenti tipologie.
Trattamenti residenziali
Sono così articolati:
1. di riabilitazione intensiva: rivolti a persone non
autosufficienti di norma di durata del trattamento non superiore a
45 gg e con intervento di personale infermieristico per 24 ore;
2. di riabilitazione estensiva: rivolti a persone disabili non
autosufficienti di norma di durata non superiore a 60 gg e con
presenza di personale socio-sanitario per 24 ore;
3. socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità
funzionali residue: si articolano a seconda della tipologia degli
ospiti che sono presenti nelle strutture residenziali
socio-riabilitative e della gravità delle loro condizioni.
Le prime due tipologie di trattamento sono a totale carico del SSN
mentre i trattamenti del punto 3) si distinguono a secondo dei
fruitori:
- per i disabili in condizioni di gravità che richiedono un elevato
impegno assistenziale e tutelare, sono a carico del SSN per una
quota pari al 70% della tariffa giornaliera;
- per i disabili che richiedono un moderato impegno assistenziale e
tutelare, sono a carico del SSN per il 40% della tariffa
giornaliera.
Trattamenti semiresidenziali
Tali trattamenti prevedono:
1. trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone
disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale
di norma non superiore a 60 giorni di trattamento, salvo eccezioni;
2. trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle
abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni
assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non
autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali
stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali.
I trattamenti di cui al punto 1) sono a totale carico del SSN mentre
quelli del punto 2) sono a carico del SSN per una quota pari al 70%
della tariffa giornaliera.
È previsto, infine, che il SSN garantisca ai portatori di handicap
individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 il
concorso delle spese di cura e di soggiorno presso centri di
altissima specializzazione all’estero, sia all’assistito sia al suo
accompagnatore, con le modalità e nei casi previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2000.
Il capo V riguarda l’assistenza ospedaliera e la sua articolazione
mentre il capo VI tratta dell’assistenza specifica a particolari
categorie inerente sia disabilità transitorie sia procedure di
necessità ed urgenza in case di ricovero presso strutture sanitarie
accreditate.
Per concludere, il decreto, rimanda a norme specifiche che verranno
successivamente emanate dalle Regioni per le ulteriori discipline di
dettaglio.
NOMENCLATORE
Le prestazioni elencate nel Nomenclatore (all. 4) sono, invece,
disciplinate all’art. 15 e la loro erogazione è subordinata
all’indicazione della ricetta o sospetto diagnostico (questa la
novità) formulata dal medico prescrittore. La competenza spetta alle
Regioni che disciplineranno le modalità di erogazione delle stesse.
Tutte le prestazioni e le tipologie di dispositivi di protesi,
ortesi ed ausili tecnici costruiti su misura e quelli di serie sono
garantite dal SSN e l’elenco è contenuto nell’allegato n. 5 del
decreto.
In particolare, è utile evidenziare alcuni specifici aspetti della
normativa.
Nel caso in cui risulti necessario l’adattamento o la
personalizzazione di un ausilio di serie, il decreto prevede che la
prestazione sia prescritta dal medico specialista ed eseguita da
professionisti abilitati all’esercizio della professione sanitaria o
arte sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei compiti individuati dai
rispettivi profili professionali.
Qualora l’assistito, “al fine di soddisfare specifiche,
apprezzabili, necessità derivanti dallo stile di vita o dal contesto
ambientale, relazionale o sociale”, richieda, in accordo con il
medico, un dispositivo con caratteristiche non indicate nel
Nomenclatore, il medico dovrà effettuare una apposita prescrizione,
riportando le motivazioni della richiesta, indicando il codice della
tipologia cui il dispositivo appartiene e informando l’assistito
sulle sue caratteristiche e funzionalità
riabilitative-assistenziali. L’Asl di competenza autorizzerà la
fornitura nelle modalità descritte precedentemente.
Procedura di erogazione
Le modalità di erogazione dell’assistenza protesica sono
disciplinate in generale nell’art. 19 e sono definite in dettaglio
nell’allegato 12 del medesimo decreto. Al riguardo non si rilevano
particolari novità rispetto alla precedente normativa.
L’erogazione delle protesi, ausili ed ortesi avviene, in sintesi,
secondo le seguenti modalità e si articola nelle seguenti fasi:
- formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale;
- prescrizione;
- autorizzazione;
- erogazione;
- collaudo;
- follow up.
In ogni caso, le Regioni potranno adottare tutte le misure idonee
per semplificare, agevolare e accelerare lo svolgimento della
procedura, evitando di porre a carico degli assistiti o dei loro
familiari adempimenti non strettamente necessari.
Il piano riabilitativo-assistenziale individuale, formulato dal
medico specialista, deve riportare:
a. l’indicazione della patologia o della lesione che ha determinato
la menomazione o la disabilità;
b. una diagnosi funzionale che riporti le specifiche menomazioni o
disabilità;
c. la descrizione del programma di trattamento con l'indicazione
degli esiti attesi dall’équipe e dall’assistito in relazione
all’utilizzo della protesi, ortesi o ausilio a medio e a lungo
termine;
d. la tipologia di dispositivo e gli adattamenti o le
personalizzazioni eventualmente necessari;
e. i modi e i tempi d’uso del dispositivo, l’eventuale necessità di
aiuto o supervisione nell’impiego, le possibili controindicazioni ed
i limiti di utilizzo ai fini della risposta funzionale;
f. l’indicazione delle modalità di follow-up del programma e di
verifica degli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi dall’équipe e
dall’assistito.
Responsabili della conduzione del piano e della verifica periodica
dei risultati attesi, a medio e lungo termine, indicati dal piano
stesso, sono il medico e l’équipe specialistica.
È previsto che le prestazioni di assistenza protesica che comportano
l’erogazione dei dispositivi contenuti nel Nomenclatore vengano
erogate su prescrizione del medico specialista, effettuata sul
ricettario standardizzato del SSN. Anche in questo caso, le Regioni
potranno individuare modalità e prescrizioni diverse.
In aggiunta, sono previste procedure di allestimento, adattamento e
personalizzazione degli ausili di serie, se prescritte dal medico
specialista ed eseguite da specifiche figure professionali previste
dal decreto.
Sono parimenti erogate su prescrizione dello specialista le
prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione
degli ausili e dei loro componenti.
Si sottolinea che la prescrizione deve essere:
- coerente con il piano riabilitativo-assistenziale individuale;
- deve riportare la specifica menomazione o disabilità;
- indicare le definizioni e i codici identificativi delle tipologie
di dispositivi;
- deve essere appropriata rispetto al bisogno dell’utente e
compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le
esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di
trattamento.
Al riguardo, le Regioni potranno promuovere l’ulteriore sviluppo
dell’appropriatezza delle prescrizioni e del corretto svolgimento
del piano riabilitativo-assistenziale individuale.
Come di consueto, l’erogazione della prestazione è autorizzata dalla
Asl di residenza dell’assistito, previa verifica amministrativa
della titolarità del diritto dell’assistito, della presenza del
piano riabilitativo-assistenziale individuale e della completezza
della prescrizione.
Le Regioni disciplineranno le modalità di rilascio
dell’autorizzazione, anche in forma semplificata, prevedendo il
tempo massimo per la conclusione della procedura da parte della Asl.
All’atto dell’erogazione di un dispositivo su misura, l’erogatore
sarà tenuto a rilasciare una certificazione di congruità attestante
la rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica autorizzata,
il suo perfetto funzionamento e il rispetto delle normative in
materia. La certificazione viene allegata alla fattura ai fini della
corresponsione della tariffa da parte della Asl di competenza.
Salvo casi particolari disciplinati dalla Regione, lo specialista
prescrittore, responsabile della conduzione del piano
riabilitativo-assistenziale individuale, unitamente all’équipe
multidisciplinare, avrà il compito di eseguire il collaudo di tutti
gli ausili forniti ivi compresi quelli su misura. Il collaudo
consiste in una valutazione clinico-funzionale volta ad accertare la
corrispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la sua
efficacia per lo svolgimento del piano. Qualora il collaudo accerti
la mancata corrispondenza alla prescrizione, il malfunzionamento o
l’inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l’erogatore o il
fornitore è tenuto ad apportare le necessarie modifiche o
sostituzioni.
Le Regioni definiranno il tempo massimo per l’esecuzione del
collaudo e regolamenteranno i casi in cui lo stesso non venga
effettuato nei tempi previsti.
Nei casi particolari, descritti prima, di fornitura in assenza di
una prestazione di adattamento o di personalizzazione da parte del
professionista sanitario o di altri tecnici competenti, l’avvenuta
consegna del dispositivo prescritto è attestata dall’assistito
stesso che in caso di malfunzionamento o di inidoneità
tecnico-funzionale del dispositivo, richiede il collaudo al medico
prescrittore.
In linea generale, le Regioni e le Asl dovranno assicurare le
prestazioni di assistenza protesica che comportano l’erogazione dei
dispositivi su misura inclusi nel Nomenclatore. Con accordo sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano saranno definite linee di
indirizzo per la fissazione dei requisiti per l’accreditamento dei
soggetti erogatori.
Similmente, le Regioni e le Asl definiranno accordi e stipuleranno
contratti previsti dalla normativa vigente, con gli erogatori di
protesi e ortesi su misura, ferme restando le tariffe massime delle
prestazioni di assistenza protesica fissate dal Ministero della
Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Rimane garantita la libertà dell’assistito di scegliere l’erogatore
delle prestazioni di assistenza protesica su misura cui rivolgersi.
Dal momento che non è stato ancora istituito il Repertorio dei
dispositivi di serie, per la determinazione dei relativi prezzi di
acquisto, le Regioni e le Asl dovranno stipulare contratti con i
fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto
espletate secondo la normativa vigente.
Nella valutazione delle offerte, le Regioni e le ASL adotteranno
criteri di ponderazione che garantiscano la qualità delle forniture,
la durata del periodo di garanzia oltre quello fissato dalla
normativa di settore, la capillarità della distribuzione e la
disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare le
specifiche esigenze degli assistiti.
Le Asl assicureranno che i dispositivi di serie, a garanzia della
corretta utilizzazione da parte dell’assistito in condizioni di
sicurezza, siano applicati o messi in uso da un professionista
sanitario abilitato all’esercizio della specifica professione o arte
sanitaria ausiliaria, operante anche in convenzione.
Il Ministero della Salute adotterà le misure necessarie per
monitorare il percorso degli ausili di serie, dalla produzione alla
consegna all’assistito, a garanzia della qualità della fornitura.
Malattie rare – aggiornamento
Per concludere tutta la trattazione della materia, il decreto ha,
inoltre, previsto un consistente ampliamento dell’elenco delle
malattie rare (110 nuove entità tra singole, malattie rare e gruppi
di malattie) ed importanti revisioni anche all’elenco delle malattie
croniche. Inoltre, è stato introdotto lo screening neonatale per la
sordità congenita e la cataratta congenita e l’estensione a tutti i
nuovi nati dello screening neonatale e della mappatura genetica in
determinate condizioni e modalità.
Con l’aggiornamento dei LEA e dei Nomenclatori specifici viene
istituita anche la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei
Livelli Essenziali di Assistenza e la Promozione dell’Appropriatezza
del Servizio Sanitario Nazionale, che avrà il compito ogni anno di
aggiornare (e/o modificare) la lista dei livelli essenziali.
Azione dell’UICI
Per concludere questa disamina, va ricordato che l’Unione ha
presentato delle importanti proposte di integrazione o modifica al
testo del decreto e dei relativi allegati, alcune delle quali hanno
trovato pieno accoglimento in relazione ai seguenti dispositivi
inseriti nell’elenco del Nomenclatore (allegato n. 5):
- tra gli ausili per la vista: video ingranditore da tavolo, facendo
inserire delle caratteristiche tecniche necessarie per l’utilizzo da
parte delle persone non vedenti e pienamente accolte dal Ministero
della Salute;
- tra gli ausili per telefonare: telefono a controllo a distanza,
rispetto al quale sono stati inseriti dei requisiti tecnici
specifici per le persone non vedenti;
- tra gli ausili per la lettura: sistema OCR (lettore automatico)
specificando, in dettaglio, le modalità tecniche e la possibilità
che tale ausilio possa essere prescrivibile in alternativa al
software OCR.
Altre proposte, purtroppo, non hanno trovato un pieno accoglimento
nonostante la loro fondatezza su dati tecnici e scientifici. Le
stesse si possono così riassumere:
- bastone tattile bianco rigido, la proposta era di eliminare la
parola “tattile”;
- tra gli ausili per indicazione, segnalazione ed allarmi, la
proposta era introdurre la specifica di “o parlante” in merito alla
sveglia tattile;
- in riferimento ai display tattili per dispositivi informatici,
nell’introdurre il requisito “di 20 caratteri” per il display
Braille e nel caso della stampante Braille, nell’introdurre una
velocità di stampa di almeno 100 caratteri;
- introduzione di altri due ausili specifici quali: “orologio da
polso consultabile tramite vibrazione” per consentire la fruizione
di tale ausilio anche alle persone sordocieche e “orologio tattile
da taschino” presente già nel precedente Nomenclatore;
- tra i dispositivi d’ingresso alternativi, in merito alla
prescrizione per il sistema per il riconoscimento vocale, oltre ai
casi di estrema disabilità motoria, l’estensione anche “nei casi di
perdita totale della vista in età avanzata con conseguente
incapacità all’apprendimento dell’uso manuale di una comune
tastiera”;
- in merito ai sistemi televisivi per l’ingrandimento di immagini
(video-ingranditore da tavolo, video-ingranditore portatile e
software per ingrandimento) è stata ritenuta priva di logica la
condizione che pone in alternativa la concessione dei dispositivi
previsti con i sistemi galileiano e kepleriano. L’utilizzo di questi
ultimi, infatti, precede nel tempo quello dei video-ingranditori;
comunque detti sussidi assolvono a esigenze diverse da quella della
lettura ingrandita essendo più legate alla mobilità e ad usi diversi
da parte dei richiedenti.
In merito, invece, al Nomenclatore che descrive le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale (allegato n. 4):
- attualmente per la riabilitazione del cieco e dell’ipovedente
grave è stata introdotta una terapia delle attività della vita
quotidiana articolata in un ciclo di 10 sedute individuali di 30
minuti ciascuna. La proposta avanzata dall’UICI era stata, invece,
quella di aumentare le ore di sedute individuali a 90 minuti per due
cicli completi di 20 sedute ciascuno;
- per la riabilitazione della funzione visiva negli ipovedenti è
previsto un ciclo di 10 sedute individuali, mentre la proposta
avanzata dall’Unione era quella di aumentare il numero delle sedute
a minimo 20.
Comunque, l’azione dell’Unione, in riferimento alle parti non
accolte né modificate dal Ministero della Salute, sarà da un lato,
di continuo controllo affinché in tempi celeri possano essere
attuati i futuri decreti attuativi e definite le azioni delle
Regioni, dall’altro, una continua pressione sulle istituzioni
governative e parlamentari, affinché tutte le proposte avanzate
possano trovare un pieno riconoscimento a tutela della nostra
categoria.

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