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Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS Cosenza |
Punto della situazione sullo smart-working, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19:
1.
Con la legge di Bilancio
2021 (art. 1, comma 481, legge n. 178 del 30/12/2020), lo
smart working per i lavoratori fragili viene prorogato
fino al 28 febbraio 2021. Fino
a fine febbraio, quindi, per coloro che sono maggiormente esposti ai
rischi connessi al contagio da Covid 19, si
prevede lo svolgimento del lavoro in modalità agile, “anche
attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti
collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di
formazione professionale anche da remoto”.
2.
L’attività lavorativa in
modalità di lavoro agile può essere svolta dal dipendente,
eventualmente, mediante l’utilizzo di strumenti di lavoro, anche
tecnologici, di proprietà del lavoratore.
3.
Giova ricordare che
l’inottemperanza alle circolari e alle misure cautelari così
introdotte dalla decretazione d’urgenza, comporta dirette e
personali responsabilità a carico del datore di lavoro,
stante la finalità di contenimento della diffusione del Covid-19 a
cui sono preordinate.
4.
Fonte normativa di
riferimento: art. 1, comma 481, della
legge n. 178/2020 (Bilancio 2021), che proroga la vigenza dell’art.
26, comma 2-bis, del Decreto legge n. 18/2020.
In termini più generali,
valevoli per tutti i lavoratori e non solo per i cd
“fragili”, si rinvia al DPCM del 3 dicembre 2020, che raccomanda il
massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
5.
Fonte amministrativa: INPS, messaggio n. 4157
del 09/11/2020, Messaggio n. 171 del 15/01/2021 (in allegato);
circolare del Ministero della salute n. 13 del 4 settembre 2020, sul
concetto di “lavoratori fragili”.
6.
Fonte giurisprudenziale:
Tribunale di Grosseto,
ordinanza del 23/04/2020.
7.
Con riferimento ai
centralinisti telefonici non vedenti, eventuali impedimenti
di ordine tecnico al lavoro agile, sollevati da parte datoriale
(pubblica o privata) dovranno essere debitamente motivati sulla base
di una relazione tecnica, che attesti l’impossibilità assoluta, per
l’interessato non vedente, a svolgere, in alcuna modalità utile,
l’attività di centralinista telefonica da remoto (art. 87, comma
3, DPCM n. 18 del 2020); inoltre, si sottolinea che
l’adattamento tecnico al centralino per la derivazione, specie se
l’apparecchio utilizza la modalità Voip (ex art. 78 del Codice
dell’Amministrazione Digitale), è piuttosto rapido e non comporta
particolari gravami di spesa (restano salve le coperture di spesa
regionali previste dall’art. 8 della legge n. 113/1985).
8.
Per quanto riguarda,
invece, l’erogazione dell’indennità di mansione ex legge n.
113/1985, art. 9, comma 1, sussiste il diritto alla percezione
anche da parte del centralinista telefonico non vedente in modalità
di lavoro agile. Così come è fatto salvo il diritto
all’indennità di mansione nel caso in cui venga svolta una delle
mansioni rientranti nei Decreti equipollenza del 10/01/2000 e
11/07/2011, emanati ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, comma
12, della legge n. 144 del 17/05/1999.
9.
Si informa, infine che
anche la gestione delle assenze equiparate a ricovero ospedaliero
(art. 26, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 78),
vengono prorogate anch’esse fino al 28 febbraio 2021 (art. 1,
comma 481, della legge di Bilancio 2021; messaggio INPS n. 171 del
15/01/2021). Al riguardo, valgono le raccomandazioni fornite
dall’INPS che precisa, infatti, quanto segue: “Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai
2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a
carico.. “. Ne consegue che
l’indennità economica sostitutiva
non sarà economicamente corrispondente all’importo dello stipendio, ma sarà di misura inferiore. Inoltre,
da un punto di vista previdenziale, per quel che riguarda i lavoratori non vedenti/“privi della vista”, i
periodi di assenza autorizzati dall’art. 26, comma 2, della citata
legge n. 78/2020 sono sì correlati alla contribuzione figurativa, ma
su di essi non verrà calcolata l’ulteriore contribuzione figurativa
dei 4 mesi per non vedenti; ciò, in quanto non si tratta di giornate
di effettivo lavoro svolto).
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